MISURA DELLO STOCCAGGIO PER VINI DOCG, DOC, ED IGT CERTIFICATI O ATTI A DIVENIRE TALI
Con riferimento alla nostra comunicazione del 06 Luglio 2021, “Stoccaggio privato dei vini di Qualità”, in cui si dava notizia del Decreto Mipaaf n. 0268921 che avviava la misura dello stoccaggio e lo stanziamento di fondi, si informa che Agea ha pubblicato la circolare n. 54175 del 2 agosto 2021 contenente le istruzioni operative n. 78 relative alla misura “Stoccaggio privato dei vini di qualità”, approvata con il suddetto decreto Mipaaf, lo scorso 10 giugno.
• IMPORTO: Il Governo ha stanziato l’importo di 10 milioni di euro da erogare a titolo di aiuto per il bando 2021 relativo a questo strumento di sostegno;
• SANZIONI AMMINISTRATIVE: Ricordiamo che, a differenza dello stoccaggio 2020 sono state previste delle sanzioni amministrative in caso di mancato rispetto degli impegni previsti dalla misura (senza comunicazione di rinuncia che deve essere comunicata telematicamente prima della pubblicazione dell’elenco delle domande ammesse). È ammessa una tolleranza del 5% nell’ambito dei controlli sul vino stoccato rispetto all’ammesso;
• AUTORITÀ DEI CONTROLLI: Ricordiamo inoltre che l’autorità responsabile dei controlli è AGECONTROL, che effettua presso gli stabilimenti dei produttori i controlli finali di chiusura dello stoccaggio redigendo apposito verbale. La redazione del verbale determina lo svincolo del prodotto alla conclusione del periodo contrattuale di stoccaggio
SOGGETTI BENEFICIARI E DESCRIZIONE DELL’AIUTO
L’aiuto è destinato ai produttori vinicoli che hanno prodotto vino dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve da essi stessi ottenuti o acquistati e che si impegnano allo stoccaggio dei vini sfusi e/o imbottigliati a IGT, a DOCG e DOC certificati o atti a divenire tali alla data di pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero del DM 10 giugno 2021 prot. n. 0268921. L’importo dell’aiuto è determinato in:
• 0,060 euro/hl/giorno per i vini a DOCG e DOC
• 0,040 euro/hl/giorno per i vini a IGT.
Il periodo di stoccaggio è fissato in 6 mesi.
I produttori interessati all’aiuto devono verificare l’aggiornamento del proprio fascicolo aziendale presso l’Organismo pagatore competente in relazione alla residenza del richiedente, se persona fisica, ovvero alla sede legale, se persona giuridica.
REQUISITI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÁ ALL’AIUTO
I quantitativi di vino oggetto di richiesta di stoccaggio devono essere detenuti presso gli stabilimenti dei produttori, o in altri stabilimenti in nome e per conto del produttore, riportati nel registro telematico alla data del 15 giugno 2021 (data di pubblicazione del decreto sul sito istituzionale del Mipaaf).
Il quantitativo di vino che può formare oggetto della domanda non può essere inferiore a 100 ettolitri e superiore a 4.000 ettolitri.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande di accesso alla misura dovranno essere presentate ad AGEA in modalità telematica sul portale SIAN (www.sian.it), a partire dal 20/09/2021 e fino al 24/09/2021.
Le domande, conformi all’All.5, contengono le seguenti indicazioni:
• La generalità del richiedente e l’indicazione dello stabilimento in cui si trova il vino oggetto di richiesta di stoccaggio;
• Il quantitativo per cui si richiede lo stoccaggio (DOCG, DOC e IGT o vino atto a divenire tale).
Ciascuna domanda fa riferimento ad un singolo stabilimento identificato e censito nel registro telematico del produttore stesso o di altro soggetto, che dovrà essere indicato in domanda, che detiene il quantitativo di vino per cui si richiede lo stoccaggio, in nome e per conto del produttore richiedente.
Al termine del periodo di presentazione indicato, AGEA pubblicherà sul proprio sito istituzionale l’elenco provvisorio delle domande ammissibili ed il relativo contributo calcolato sulla base delle risorse disponibili. Se il contributo erogabile supera l’importo complessivo ammissibile in virtù delle risorse finanziarie disponibili, Agea procede ad una riduzione proporzionale dei volumi di vino oggetto di stoccaggio.
Entro cinque giorni lavorativi dalla pubblicazione da parte di AGEA dell’elenco delle domande ammesse, i produttori presenti nell’elenco sono tenuti a comunicare, tramite le funzionalità di rinuncia messe a disposizione sul portale SIAN, la mancata accettazione dell’eventuale riduzione apportata ai sensi del precedente capoverso.
La mancata comunicazione della rinuncia entro i termini stabiliti equivale ad una tacita accettazione dei volumi oggetto di stoccaggio e del contributo ammesso, impegnando, in tal modo, il produttore ad accedere alla misura ed al contributo ammesso.
Decorso il termine per la presentazione delle comunicazioni di mancata accettazione e tenuto conto delle comunicazioni pervenute, AGEA provvede a pubblicare sul proprio sito istituzionale l’elenco definitivo delle domande ammissibili ed il relativo contributo, calcolato tenendo conto delle comunicazioni acquisite.
Entro cinque giorni lavorativi dalla pubblicazione da parte di AGEA dell’elenco definitivo delle domande di accesso alla misura ammesse, i produttori presenti nell’elenco perfezionano la domanda di accesso con i seguenti elementi aggiuntivi:
• L’indicazione puntuale dei vasi vinari e dell’ubicazione delle bottiglie (ripartite per tipologia di vino) in cui i vari quantitativi sono detenuti;
• Per ogni tipologia di vino tutte le informazioni necessarie all’identificazione del prodotto oggetto di stoccaggio e, in caso di vino certificato, il numero della Certificazione di idoneità e la relativa data;
• Eventuale indicazione di richiesta di pagamento anticipato.
L’inizio del periodo di stoccaggio decorre dalla data di presentazione della domanda di perfezionamento.
RICHIESTA DI PAGAMENTO ANTICIPATA
Il soggetto beneficiario che presenta domanda di perfezionamento con richiesta di pagamento anticipato ai fini della liquidazione anticipata dell’aiuto deve produrre apposita polizza fidejussoria a favore dell’OP AGEA per un importo pari al 110% dell’aiuto ammissibile, ai sensi dell’art. 3, comma 10 del DM 10 giugno 2021 prot. n. 0268921.
La polizza fidejussoria può essere presentata ad AGEA entro il 30° giorno dopo la chiusura dei termini per la presentazione della domanda di perfezionamento. La polizza deve essere redatta in maniera conforme al fac-simile allegato alle Istruzioni Operative.
Allegato 1 - Dichiarazione Sostitutiva della Certificazione di iscrizione alla Camera di Commercio (Modello per Ditta Individuale – D.P.R. n. 445/2000)
Allegato 2 – Dichiarazione Sostitutiva della Certificazione di iscrizione alla Camera di Commercio (Modello per Società – D.P.R. n. 445/2000)
Allegato 3 – Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione Familiari Conviventi (D.P.R. n. 445/2000)
Per aprire i documenti cliccare sui link presenti
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